IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  il  luogo
delle prestazioni di servizi; 
  Vista la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,
che stabilisce norme dettagliate per  il  rimborso  dell'imposta  sul
valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,  ai  soggetti
passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un  altro
Stato membro; 
  Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode  fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  7  luglio  2009,  n.  88,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2008, ed, in particolare, l'Allegato B; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,   ed,   in
particolare, il capo II del titolo II recante  disciplina  temporanea
delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009; 
  Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni  della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
                               n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Le
prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  all'atto   del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo  3,  terzo
comma, primo periodo, si considerano effettuate  al  momento  in  cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni  di
servizi di cui  all'articolo  7-ter,  rese  da  un  soggetto  passivo
stabilito in un altro Stato membro della Comunita' nei  confronti  di
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato,  effettuate
in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un  anno  e
che non comportano versamenti di acconti o pagamenti  anche  parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.»; 
    b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Territorialita'  dell'imposta -  Definizioni).  1.  Agli
effetti del presente decreto: 
    a)  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"  si  intende   il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e Campione d'Italia  e  delle  acque  italiane  del  Lago  di
Lugano; 
    b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si  intende  il
territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea con le seguenti  esclusioni  oltre
quella indicata nella lettera a): 
      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen; 
      3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 
      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
      6) le isole Anglo-Normanne; 
    c) il  Principato  di  Monaco,  l'isola  di  Man  e  le  zone  di
sovranita' del Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si  intendono
compresi nel territorio rispettivamente  della  Repubblica  francese,
del Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  della
Repubblica di Cipro; 
    d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si
intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato  o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero
una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni  da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
considera domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva; 
    e)  per  "parte  di  un  trasporto   di   passeggeri   effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte  di  trasporto  che
non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di  partenza
e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un
trasporto passeggeri", e' il primo punto  di  imbarco  di  passeggeri
previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno  scalo  fuori  della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e'  l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunita',  per  passeggeri  imbarcati
nella  Comunita',  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della
Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di  ritorno
e' considerato come un trasporto distinto; 
    f)  per  "trasporto  intracomunitario  di  beni"  si  intende  il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo  di  arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri  diversi.  "Luogo  di
partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il  trasporto  dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi  nel  luogo
in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il
trasporto dei beni si conclude effettivamente; 
    g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a  breve
termine di mezzi  di  trasporto"  si  intende  il  possesso  o  l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.»; 
    c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis (Territorialita' - Cessioni di beni). - 1. Le  cessioni
di beni, diverse da quelle di cui ai commi  2  e  3,  si  considerano
effettuate nel territorio dello  Stato  se  hanno  per  oggetto  beni
immobili ovvero beni mobili  nazionali,  comunitari  o  vincolati  al
regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio  dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato  membro  installati,
montati o assiemati nel territorio dello Stato dal  fornitore  o  per
suo conto. 
  2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un  aereo  o  di  un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri  effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 
  3. Le cessioni di gas mediante  sistemi  di  distribuzione  di  gas
naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate
nel territorio dello Stato: 
    a) quando  il  cessionario  e'  un  soggetto  passivo-rivenditore
stabilito    nel    territorio    dello    Stato.    Per     soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui  principale
attivita' in relazione all'acquisto  di  gas  e  di  elettricita'  e'
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo  personale
di detti prodotti e' trascurabile; 
    b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal  rivenditore,
se i beni sono usati o consumati nel territorio dello  Stato.  Se  la
totalita'  o  parte  dei  beni  non  e'  di  fatto   utilizzata   dal
cessionario, limitatamente alla parte non usata o non  consumata,  le
cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel  territorio
dello Stato quando sono poste in essere nei  confronti  di  soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all'estero,  per  le  quali  sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o  residenti
in Italia. 
  Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni  di  servizi).  -  1.  Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato: 
    a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti  nel  territorio
dello Stato; 
    b) quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi  da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative  al  luogo
di  effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si   considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: 
    a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o  professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni  ricevute  quando   agiscono   nell'esercizio   di   tali
attivita'; 
    b) gli enti, le associazioni e le  altre  organizzazioni  di  cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle
attivita' commerciali o agricole; 
    c) gli enti, le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni,  non
soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  Art.   7-quater   (Territorialita' -   Disposizioni   relative    a
particolari  prestazioni  di  servizi).  -  1.  In  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato: 
    a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,  comprese
le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di  alloggio  nel
settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe,  ivi  inclusa
quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per  il
campeggio,  la  concessione  di  diritti  di  utilizzazione  di  beni
immobili  e  le  prestazioni  inerenti   alla   preparazione   e   al
coordinamento  dell'esecuzione   dei   lavori   immobiliari,   quando
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; 
    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato; 
    c) le prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e  di  catering
diverse da quelle di cui alla  successiva  lettera  d),  quando  sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato; 
    d) le prestazioni di ristorazione  e  di  catering  materialmente
rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel  corso  della
parte di un trasporto  di  passeggeri  effettuata  all'interno  della
Comunita', se il luogo di  partenza  del  trasporto  e'  situato  nel
territorio dello Stato; 
    e) le prestazioni di servizi  di  locazione,  anche  finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando  gli
stessi sono messi a  disposizione  del  destinatario  nel  territorio
dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del  territorio
della Comunita'. Le medesime prestazioni  si  considerano  effettuate
nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono  messi  a
disposizione del  destinatario  al  di  fuori  del  territorio  della
Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato. 
  Art.  7-quinquies  (Territorialita' -  Disposizioni  relative  alle
prestazioni di servizi culturali, artistici,  sportivi,  scientifici,
educativi, ricreativi e simili). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di servizi  relativi  ad
attivita' culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
ricreative  e  simili,  ivi  comprese  fiere   ed   esposizioni,   le
prestazioni  di  servizi  degli  organizzatori  di  dette  attivita',
nonche' le prestazioni  di  servizi  accessorie  alle  precedenti  si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le  medesime
attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del  periodo
precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso
alle manifestazioni culturali,  artistiche,  sportive,  scientifiche,
educative, ricreative e simili,  nonche'  alle  relative  prestazioni
accessorie. 
  Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali  relative  a
talune  prestazioni  di  servizi  rese  a  committenti  non  soggetti
passivi). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,
comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel  territorio  dello
Stato se rese a committenti non soggetti passivi: 
    a) le prestazioni di intermediazione in  nome  e  per  conto  del
cliente,  quando  le  operazioni  oggetto   dell'intermediazione   si
considerano effettuate nel territorio dello Stato; 
    b) le prestazioni di trasporto  di  beni  diverse  dal  trasporto
intracomunitario,  in  proporzione   alla   distanza   percorsa   nel
territorio dello Stato; 
    c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di  beni,  quando
la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; 
    d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative  a
beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai
trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e  simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato; 
    e) le prestazioni di servizi  di  locazione,  anche  finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando
sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre
che siano utilizzate nel  territorio  della  Comunita'.  Le  medesime
prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti  al  di  fuori  del
territorio della Comunita' si considerano effettuate  nel  territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate; 
    f) le prestazioni di servizi rese tramite  mezzi  elettronici  da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando
il committente e'  domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  o  ivi
residente senza domicilio all'estero. 
    g) le prestazioni di telecomunicazione e di  teleradiodiffusione,
quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunita'  e
sempre che  siano  utilizzate  nel  territorio  della  Comunita'.  Le
medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al  di  fuori  del
territorio della Comunita' si considerano effettuate  nel  territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate. 
  Art. 7-septies (Territorialita' - Disposizioni  relative  a  talune
prestazioni di servizi rese a non soggetti  passivi  stabiliti  fuori
della Comunita'). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo
7-ter, comma  1,  lettera  b),  non  si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato le seguenti  prestazioni  di  servizi,  quando
sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e  residenti
fuori della Comunita': 
    a) le prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  3,  secondo
comma, numero 2); 
    b) le prestazioni pubblicitarie; 
    c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o  legale
nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; 
    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,  comprese
le  operazioni  di  riassicurazione  ed  escluse  le   locazioni   di
casseforti; 
    e) la messa a disposizione del personale; 
    f) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione,  anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai
mezzi di trasporto; 
    g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas  naturale  o  di
energia  elettrica,  il  servizio  di  trasporto  o  di  trasmissione
mediante gli stessi e la  fornitura  di  altri  servizi  direttamente
collegati; 
    h) i  servizi  di  telecomunicazione  e  di  teleradiodiffusione,
esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato  ancorche'  resi
da soggetti che non siano ivi stabiliti; 
    i) i servizi prestati per via elettronica; 
    l)  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all'obbligo  di   non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o  un  diritto  di
cui alle lettere precedenti.»; 
    d)  all'articolo  8,  primo  comma,  alinea,   dopo   le   parole
«costituiscono cessioni all'esportazione» sono aggiunte  le  seguenti
«non imponibili»; 
    e) all'articolo 8-bis,  secondo  comma,  le  parole  «dell'ultimo
comma dell'articolo 7 e quelle» sono soppresse; 
    f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al primo comma, alinea, dopo le parole «connessi agli scambi
internazionali» sono aggiunte le seguenti «non imponibili»; 
      2) al primo comma, al n. 7) dopo le parole «alle  locazioni  di
cui al n. 3)» sono inserite le seguenti «, nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita'»; 
      3) al primo comma, il n. 12) e' abrogato; 
      4) al secondo comma, le parole «dell'ultimo comma dell'articolo
7 e quelle» sono soppresse; 
    g) all'articolo 13, comma 2, lettera  c),  dopo  le  parole  «del
terzo comma dell'articolo 3,» sono aggiunte le seguenti «nonche'  per
quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6,»; 
    h) all'articolo  17,  il  secondo,  terzo  e  quarto  comma  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni  di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel  territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo  7-ter,  comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
  Nel  caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti   dalla
applicazione delle norme in materia di imposta  sul  valore  aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti  non  residenti  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  i  medesimi
sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio  dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.  Il
rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione  delle  norme
in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto.   La   nomina   del
rappresentante   fiscale   e'   comunicata    all'altro    contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione.  Se  gli  obblighi
derivano dall'effettuazione solo  di  operazioni  non  imponibili  di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono  limitati
all'esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di  cui
all'articolo 21. 
  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per
le  operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di  soggetti   non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite  di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»; 
    i) all'articolo 19, comma 3, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: «a-bis)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1)  a  4)
dell'articolo 10, effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti
fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati
fuori della Comunita' stessa;»; 
    l) all'articolo 20, primo comma, secondo periodo, dopo le parole:
«dell'articolo 36» sono inserite le seguenti: «e  le  prestazioni  di
servizi rese a soggetti stabiliti in  un  altro  Stato  membro  della
Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter»; 
    m) all'articolo 21: 
      1) al comma 2, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la  seguente:
«f-bis) il numero  di  identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato
membro  di  stabilimento  del  cessionario  o  committente,  per   le
operazioni  effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti   nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita';»; 
      2) al comma 5, le parole «terzo comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti «secondo comma»; 
      3) al comma 6, le parole  «a  norma  dell'articolo  7,  secondo
comma» sono sostituite dalle seguenti «a norma  dell'articolo  7-bis,
comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti  soggetti
passivi stabiliti nel territorio  di  un  altro  Stato  membro  della
Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter»; 
    n) all'articolo 23, secondo comma, le parole «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    o) all'articolo 24, secondo comma, le parole «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    p) all'articolo 25, primo comma, le  parole  «terzo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; 
    q) all'articolo 30, secondo comma,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) alla lettera d), le parole «dell'articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti «degli articoli da 7 a 7-septies;»; 
      2) alla lettera e) le parole «secondo  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti «terzo comma»; 
    r) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art.   30-bis   (Registrazione,   dichiarazione    e    versamento
dell'imposta  relativa  agli  acquisti  effettuati  dagli  enti   non
commerciali). - 1. I soggetti di cui  all'articolo  7-ter,  comma  2,
lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni  e
servizi realizzate nello svolgimento di  attivita'  non  commerciali,
per le quali hanno applicato l'imposta  ai  sensi  dell'articolo  17,
secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione
e versamento secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dagli
articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 
    s) all'articolo 35-ter, comma 1, le parole «secondo  comma»  sono
sostituite dalle seguenti «terzo comma»; 
    t) dopo l'articolo 38-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 38-bis1 (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati  membri
della Comunita'). - 1. I soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio
dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato  membro  in
relazione a beni  e  servizi  ivi  acquistati  o  importati,  possono
chiederne il rimborso a detto  Stato  membro  presentando  un'istanza
all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 
  2. L'Agenzia delle entrate provvede  ad  inoltrare  tale  richiesta
allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi  in  cui,  durante  il
periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: 
    a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione; 
    b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette  che
non  danno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  ai  sensi  degli
articoli 19 e seguenti; 
    c) si e' avvalso del regime dei contribuenti  minimi  di  cui  ai
commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244; 
    d) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 
  3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al
richiedente il mancato inoltro della richiesta di  rimborso.  Avverso
il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso  ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i  termini  procedurali  per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo  nonche'  per
la realizzazione dei relativi scambi informativi. 
  Art. 38-bis2 (Esecuzione dei  rimborsi  a  soggetti  non  residenti
stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'). - 1. I  soggetti
stabiliti  in  altri  Stati  membri  della  Comunita',   assoggettati
all'imposta nello Stato in cui hanno  il  domicilio  o  la  residenza
chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di  beni
e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma
degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2,  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti
che  nel  periodo  di  riferimento   disponevano   di   una   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato  ovvero  dai  soggetti  che
hanno ivi effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali
debitore dell'imposta e' il committente o cessionario e da quelle non
imponibili  di  trasporto  o  accessorie  ai  trasporti.  L'ammontare
complessivo  della  richiesta  di   rimborso   relativa   a   periodi
infrannuali non puo' essere inferiore a quattrocento euro;  se  detto
ammontare risulta inferiore a quattrocento euro  il  rimborso  spetta
annualmente, sempreche' di importo non inferiore a cinquanta euro. 
  2. La richiesta di rimborso e' presentata  con  riferimento  ad  un
periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a  tre  mesi,
ovvero per periodi  inferiori  a  tre  mesi  qualora  questi  periodi
rappresentino la parte residua di un anno solare. 
  3. I soggetti di cui al comma  1  non  hanno  diritto  al  rimborso
qualora  nello  Stato  membro  in  cui  sono   stabiliti   effettuino
operazioni che non danno diritto alla  detrazione  dell'imposta.  Nel
caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni  che  danno  diritto
alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto,  il
rimborso  e'  ammesso  soltanto  in  misura  pari  alla   percentuale
detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato  membro  ove  e'
stabilito il richiedente. 
  4. La richiesta  di  rimborso  e'  inoltrata  per  via  elettronica
tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 
  5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e  al  pagamento  dei  relativi
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate,
utilizzando i fondi messi a  disposizione  su  apposita  contabilita'
speciale.  La  decisione  in  ordine  al  rimborso  dell'imposta   e'
notificata al richiedente entro quattro mesi  dalla  ricezione  della
richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 
  6. Entro il termine di quattro mesi di cui al  comma  5,  l'ufficio
puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso
o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive  al
fine di acquisire tutti gli elementi  pertinenti  su  cui  basare  la
decisione in merito al rimborso. Le informazioni  aggiuntive  possono
essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche  in  via
telematica solo se il destinatario dispone dei  mezzi  necessari.  Le
informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un  mese  dalla
data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta
di informazioni aggiuntive la comunicazione di  cui  al  comma  5  e'
effettuata entro il  termine  di  due  mesi  dal  giorno  in  cui  le
informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due  mesi  dalla
scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo  periodo.
I predetti termini non si applicano se scadono prima del  decorso  di
un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta  di  rimborso,
nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al  comma  5
entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 
  7.  L'ufficio  puo'  chiedere  ulteriori  informazioni   aggiuntive
rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono
fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui  il  destinatario
riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma  5
e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione  della
richiesta di rimborso. 
  8. Il rimborso e' effettuato entro dieci  giorni  lavorativi  dalla
scadenza del termine  di  cui  al  comma  5,  ovvero,  qualora  siano
richieste   informazioni   aggiuntive   o   ulteriori    informazioni
aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 
  9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella  misura
prevista al primo  comma  dell'articolo  38-bis  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.
La disposizione che precede  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive  o  le  ulteriori
informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi  6  e  7.
Non sono, altresi', dovuti interessi fino  a  quando  non  pervengono
all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da  allegare  alla
richiesta di rimborso. 
  10. Il rimborso e'  eseguito  nel  territorio  dello  Stato  o,  su
domanda del richiedente, in un altro Stato  membro.  In  quest'ultimo
caso  l'ufficio  riduce   l'importo   da   erogare   al   richiedente
dell'ammontare delle spese di trasferimento. 
  11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto  restituiscono
le  somme  indebitamente  rimborsate,  entro  sessanta  giorni  dalla
notifica  di  apposito  provvedimento  da  parte  dell'ufficio.   Nei
confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 ed il 200 per  cento  della  somma  indebitamente
rimborsata. 
  12. Nelle more del pagamento  dell'ammontare  dovuto  a  titolo  di
rimborso indebitamente erogato e delle relative  sanzioni,  l'ufficio
sospende ogni ulteriore  rimborso  al  soggetto  interessato  fino  a
concorrenza del medesimo importo. 
  13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e
l'esecuzione dei rimborsi nonche' per gli scambi informativi relativi
al presente articolo.»; 
    u) l'articolo 38-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 38-ter (Esecuzione dei  rimborsi  a  soggetti  non  residenti
stabiliti  in  Stati  non  appartenenti  alla  Comunita').  -  1.  La
disposizione del primo comma  dell'articolo  38-bis2  si  applica,  a
condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti  un'attivita'
d'impresa, arte o professione, stabiliti in  Stati  non  appartenenti
alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa  agli  acquisti  e
importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 
  2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate  entro  sei  mesi  dalla  ricezione  della
richiesta di rimborso ovvero, in caso di  richiesta  di  informazioni
aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso  di  diniego  del
rimborso,  l'ufficio  emana,  entro  lo  stesso   termine,   apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario. 
  3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi  nella  misura
prevista al primo  comma  dell'articolo  38-bis  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.
La disposizione che precede  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il  termine
di un mese dalla data della notifica, da  effettuarsi  anche  tramite
mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando
non pervengono  all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da
allegare alla richiesta di rimborso. 
  4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio,  entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  di   apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti
si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed  il  400
per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende  ogni  ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita  la
somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  per  la
richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate.»; 
    v) all'articolo 56 e' aggiunto in  fine  il  seguente  comma:  «I
provvedimenti emanati ai sensi  degli  articoli  38-bis1,  38-bis2  e
38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.»; 
    z) all'articolo 67, comma 1, le parole «,  primo  comma,  lettera
b)» sono soppresse; 
    aa) all'articolo 71, secondo comma, le parole «terzo comma»  sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre 2006, relativa al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore  aggiunto,  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L347  dell'11  dicembre
          2006. 
              - La direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
          2008, che modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto
          riguarda il luogo delle prestazioni di  servizi,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  n.
          L44 del 20 febbraio 2008. 
              - La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio
          2008, che stabilisce  norme  dettagliate  per  il  rimborso
          dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla  direttiva
          2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello  Stato
          membro di rimborso, ma in un altro Stato membro,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  n.
          L44 del 20 febbraio 2008. 
              -  La  direttiva  2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per combattere la frode fiscale  connessa  alle  operazioni
          intracomunitarie,  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea n. L14 del 20 gennaio 2009. 
              - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1 (Delega al
          Governo per l'attuazione di  direttive  comunitarie)  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2008): 
              «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto», e' stato pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale  n.  292
          dell'11 novembre 1972. 
              - Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,
          recante, al capo II del titolo II,  «Disciplina  temporanea
          delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore
          aggiunto», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          203 del 30 agosto 1993. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni
          di  beni  si  considerano  effettuate  nei  momento   delle
          stipulazione se riguardano  beni  immobili  e  nel  momento
          della consegna o  spedizione  se  riguardano  beni  mobili.
          Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
          si producono  posteriormente,  tranne  quelle  indicate  ai
          numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano  effettuate  nel
          momento in cui si producono tali  effetti  e  comunque,  se
          riguardano beni mobili, dopo li decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione. 
              In deroga al precedente comma l'operazione si considera
          effettuata: 
                a) per le cessioni di beni per  atto  della  pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento dei corrispettivo; 
                b) per i passaggi dal committente al  commissionario,
          di cui al n. 3) dell'art. 2,  all'atto  della  vendita  del
          beni da parte del commissionario; 
                c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale   o
          familiare dell'imprenditore e ad altre  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni; 
                d) per le  cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          bene non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione; 
                d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di  case  di
          abitazione  fatte  al  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; 
                d-ter) ... 
              Le prestazioni di  servizi  si  considerano  effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  si
          considera periodico o continuativo, nel mese  successivo  a
          quello in cui sono rese. in ogni  caso  le  prestazioni  di
          servizi di cui all'art. 7-ter, rese da un soggetto  passivo
          stabilito in un altro  Stato  membro  della  Comunita'  nei
          confronti di un soggetto passivo stabilito  nel  territorio
          dello Stato, effettuate in modo continuativo  nell'arco  di
          un periodo superiore  ad  un  anno  e  che  non  comportano
          versamenti  di  acconti  o  pagamenti  anche  parziali  nel
          medesimo periodo, si considerano effettuate al  termine  di
          ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni
          medesime. 
              Se anteriormente al verificarsi degli  eventi  indicati
          nei precedenti commi indipendentemente da essi  sia  emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento. 
              L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in tue
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. 
              Tuttavia per  le  cessioni  del  prodotti  farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dal farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  al  soci,  associati  o
          partecipanti, di cui al quarto comma dell'art.  4,  nonche'
          per quelle  fatte  allo  Stato,  agii  organi  dello  Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici territoriali e al consorzi tra essi costituiti  al
          sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n, 142 , alle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          agli istituti universitari, alle unita'  sanitarie  locali,
          agli enti ospedalieri, agli enti  pubblici  di  ricovero  e
          cura aventi prevalente  carattere  scientifico,  agli  enti
          pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli   di
          previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile   all'atto   del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  (Per  le
          cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto  comma,  quarto
          periodo, l'impalati diviene esigibile nei mese successivo a
          quello della loro effettuazione.  [Per  le  prestazioni  di
          servizi effettuate  dagli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi iscritti  nell'albo  di  cui  alla  legge  6
          giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene  esigibile  all'atto
          del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'
          di applicare le disposizioni di cui al primo periodo)». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 8-bis,  9,  13,
          17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 35-ter, 56 e 67 del  citato
          d.P.R. n.  633  del  1972,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 8 (Cessioni  all'esportazione).  -  Costituiscono
          cessioni all'esportazione non imponibili: 
                a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  di   beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea, a  Cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio, assemblaggio  o  adattamento  ad
          altri beni.  L'esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R.
          6 ottobre 2978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul
          documento  di  cui  all'art.  21,  quarto  comma,   secondo
          periodo. Nel caso in cui avvenga tramite  servizio  postale
          l'esportazione  deve  risultare  nel  modi  stabiliti   con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                b) le cessioni con trasporto o spedizione  fuori  dei
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nel bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'ufficio  doganale  o
          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; 
                c) le cessioni, anche tramite commissionari, di  beni
          diversi dal fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta. 
              Le cessioni e le prestazioni di cui  alla  lettera  c),
          sono effettuate senza pagamento  dell'imposta  al  soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed al soggetti che
          effettuano  le  cessioni  di  cui  alla  lettera   b)   del
          precedente comma su loro dichiarazione scritta e  sotto  la
          loro responsabilita', nel limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dal medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i  commissionari  possono  avvalersi  di  tale
          ammontare integralmente per gli acquisti di beni che  siano
          esportati nello stato originarlo nei  sei  mesi  successivi
          alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra  esso
          e l'ammontare delle cessioni del beni effettuate  nei  loro
          confronti nello stesso anno  al  sensi  della  lettera  a),
          relativamente agli acquisti di altri beni o di  servizi.  I
          soggetti  che  intendono  avvalersi   della   facolta'   di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          devono darne comunicazione scritta  ai  competente  ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre  tale  data,   ma   anteriormente   al   momento   di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          del corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente. Gli stessi  soggetti  possono  optare,  dandone
          comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la  facolta'  di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          assumendo come ammontare di riferimento, in  ciascun  mese,
          l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte  nel
          dodici  mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per   un
          triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende  di
          triennio in  biennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
          all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio. I soggetti che iniziano  attivita'  o  non  hanno
          comunque   effettuato   esportazioni    nell'anno    solare
          precedente possono avvalersi per la durata di  un  triennio
          solare della facolta' di acquistare beni  e  servizi  senza
          pagamento dell'imposta,  dandone  preventiva  comunicazione
          all'ufficio, assumendo come ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. 
              Nel caso di affitto di  azienda,  perche'  possa  avere
          effetto li trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione
          della facolta' di acquistare beni e  servizi  per  cessioni
          all'esportazione, senza pagamento  dell'imposta,  al  sensi
          dei terzo comma, e' necessario che tale  trasferimento  sia
          espressamente previsto nei relativo contratto e che ne  sia
          data comunicazione con lettera  raccomandata  entro  trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio. 
              Ai fini dell'applicazione dei primo comma si  intendono
          spediti o trasportati fuori della comunita'  anche  i  beni
          destinati ad essere impiegati nei mare territoriale per  la
          costruzione,   la   riparazione,   la   manutenzione,    la
          trasformazione, l'equipaggiamento e il  rifornimento  delle
          piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per  la
          realizzazione di collegamenti fra dette  piattaforme  e  la
          terraferma.». 
              «Art.  8-bis  (Operazioni  assimilate   alle   cessioni
          all'esportazione).  -   Sono   assimilate   alle   cessioni
          all'esportazione, se non comprese nell'art. 8: 
                a) le cessioni di  navi  destinate  all'esercizio  di
          attivita' commerciali o della  pesca  o  ad  operazioni  di
          salvataggio  o  di  assistenza   in   mare,   ovvero   alla
          demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
          11 febbraio 1971, n. 50; 
                b) le cessioni di navi e  di  aeromobili,  compresi i
          satelliti,  ad  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
          personalita' giuridica; 
                c) le cessioni di aeromoblll destinati a  imprese  di
          navigazione aerea che effettuano prevalentemente  trasporti
          internazionali; 
                d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
          di parti di ricambio degli stessi  e  delle  navi  e  degli
          aeromoblll di cui alle lettere precedenti, le  cessioni  di
          beni destinati a loro dotazione di  bordo  e  le  forniture
          destinate ai loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
          le somministrazioni di alimenti e di  bevande  a  bordo  ed
          escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
          vettovagliamento; 
                e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di
          bacini   di   carenaggio,   relativi   alla    costruzione,
          manutenzione, riparazione,  modificazione,  trasformazione,
          ass ernaggi allestimento, arredamento, locazione e noleggio
          delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b)  e
          c), degli apparati motori e loro  componenti  e  ricambi  e
          delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi
          relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a)
          e b); 
              Le disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.  8
          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nei  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa .». 
              «Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli  scambi
          internazionali). - Costituiscono servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali non imponibili: 
                1) I trasporti di'  persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
                2) i trasporti relativi a beni  in  esportazione,  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' I  trasporti
          relativi a beni in importazione I  cui  corrispettivi  sono
          assoggettati all'imposta a norma del primo comma  dell'art.
          69; 
                3) i noleggi e  le  locazioni  di  navi,  aeromobili,
          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69; 
                4) i servizi di spedizione relativi ai  trasporti  di
          cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti  di   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  temporanea  importazione
          nonche' al trasporti di beni in  importazione  sempreche' i
          corrispettivi del servizi di spedizione siano  assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi alle operazioni doganali; 
                5)  i  servizi   di   carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  Importazione  sempreche'   i
          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad
          imposta a norma dei primo comma dell'art. 69; 
                6) i servizi prestati nel porti, autoporti, aeroporti
          e  negli  scali  ferroviari  di  confine   che   riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 
                7) i servizi di intermediazione relativi  a  beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  al  noleggi  e  alle
          locazioni di  cui  al  n.  3, nonche'  quelli  relativi  ad
          operazioni   effettuate   fuori   del   territorio    della
          Comunita'; le cessioni di licenze all'esportazione; 
                7-bis) i servizi di intermediazione resi  in  nome  e
          per conto di agenzie di viaggio di cui 74-ter,  relativi  a
          prestazioni  eseguite  fuori  del  territorio  degli  Stati
          membri della Comunita' economica europea; 
                8) le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei  depositi
          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 
                9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo  unico
          approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.  43,  eseguiti  su
          beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
          importati, nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o
          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
          prestatore di servizio o del committente non residente  nel
          territorio dello Stato; 
                10). 
                11). 
                12) (abrogato). 
              Le disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.  8
          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo del
          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dal
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dal
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa.». 
              «Art. 13 (Base imponibile). -  1.  La  base  imponibile
          delle cessioni di beni e delle prestazioni  di  servizi  e'
          costituita  dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          dovuti  al  cedente  o  prestatore  secondo  le  condizioni
          contrattuali,  compresi  gli  oneri  e  le  spese  inerenti
          all'esecuzione  e i  debiti  o  altri  oneri  verso   terzi
          accollati al cessionario o al committente, aumentato  delle
          integrazioni direttamente connesse con corrispettivi dovuti
          da altri soggetti. 
              2. Agli  effetti  del  comma  1  i  corrispettivi  sono
          costituiti: 
                a) per le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  atto  della  pubblica   autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato; 
                b)  per  i  passaggi  di  beni  dal  committente   al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          ai numero 3) del secondo comma dell'art. 2, rispettivamente
          dai  prezzo  di  vendita   pattuito   dai   commissionario,
          diminuito della  provvigione,  e  dal  prezzo  di  acquisto
          pattuito dal commissionario, aumentato  della  provvigione;
          per le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatari
          senza rappresentanza, di cui al  terzo  periodo  dei  terzo
          comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di  fornitura
          del  servizio  pattuito  dal  mandatario,  diminuito  della
          provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto
          dal mandatario, aumentato della provvigione; 
                c) per le cessioni indicate al numeri 4), 5) e 6) del
          secondo comma dell'art. 2, dal a prezzo di acquisto  o,  in
          mancanza, dai prezzo di costo dei beni o  di  beni  simili,
          determinati  nel  momento  in  cui   si   effettuano   tali
          operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
          al secondo periodo del terzo comma dell'art. 3, nonche' per
          quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell'art. 6,
          dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione
          dei servizi medesimi; 
                d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
          all'art. 11, dal valore normale del beni e del servizi  che
          formano oggetto di ciascuna di esse; 
                e) per le cessioni di beni vincolati ai regime  della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito  del  valore  accertato   dall'ufficio   doganale
          all'atto della temporanea importazione. 
              3. In deroga al comma 1: 
                a)  per  le  operazioni  imponibili  effettuate   nei
          confronti di un  soggetto  per  li  quale  l'esercizio  dei
          diritto alla detrazione e' limitato a norma  del  comma  5,
          dell'art.  19,  anche  per  effetto  dell'opzione  di   cui
          all'art. 36-bis,  la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          valore normale del beni e  del  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo inferiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono   effettuate   da   societa'   che   direttamente    o
          indirettamente   controllano   tale   soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla li predetto soggetto; 
                b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
          per li quale l'esercizio del  diritto  alla  detrazione  e'
          limitato  a  norma  del  comma  5  dell'art.  19,  la  base
          imponibile e' costituita dal valore normale del beni e  dei
          servizi se e' dovuto  un  corrispettivo  inferiore  a  tale
          valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti  di
          societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
          soggetto, ne sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
                c) per le operazioni Imponibili, nonche'  per  quelle
          assimilate  agii  effetti  dei  diritto  alla   detrazione,
          effettuate da un soggetto  per  il  quale  l'esercizio  dei
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'art. 19, la base imponibile e' costituita  dai  valore
          normale  del  beni  e  del  servizi   se   e'   dovuto   un
          corrispettivo superiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono effettuate nei confronti di societa' che  direttamente
          o  indirettamente,  controllano  tale  soggetto,  ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
                d) per la messa a disposizione di veicoli stradali  a
          motore  nonche'  delle  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio     radiomobile     pubblico     terrestre      di
          telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione
          effettuata dal datore di lavoro nei confronti  del  proprio
          personale dipendente la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale del servizi se e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore. 
              4) Ai fini della determinazione della base imponibile i
          corrispettivi dovuti e le spese e gli  oneri  sostenuti  in
          valuta estera sono computati secondo il cambio  dei  giorno
          in cui e' stata effettuata  l'operazione  e,  in  mancanza,
          secondo li cambio del giorno antecedente piu' prossimo. 
              5) Per le cessioni che hanno per oggetto  beni  per  il
          cui acquisto o importazione la detrazione e' stata  ridotta
          ai sensi dell'art. 19-bis.1  o  di  altre  disposizioni  di
          indetraibilita'   oggettiva,   la   base   imponibile    e'
          determinata moltiplicando per la percentuale detraibile  ai
          sensi di tali disposizioni l'importo determinato  al  sensi
          del commi precedenti.». 
              «Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta  dai
          soggetti  che  effettuano  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nel modi e nel termini stabiliti nel titolo secondo. 
              Gli obblighi relativi alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
          sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
              Nel caso in cui gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dalla applicazione delle norme in materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nel  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente, se identificati ai  sensi  dell'art.  35-ter,
          ovvero  tramite  un  loro  rappresentante   residente   nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'art. 1, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli obblighi relativi alla fatturazione di  cui  all'art.
          21. 
              Le disposizioni del secondo e del terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati di purezza pari o superiore a  325  millesimi,
          al pagamento dell'imposta  e'  tenuto  il  cessionario,  se
          soggetto passivo d'imposta nel territorio dello  Stato.  La
          fattura, emessa dal cedente senza addebito  d'imposta,  con
          l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli  21  e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,  deve   essere   integrata   dal   cessionario   con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; Lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'art. 25. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
                a)  alle  prestazioni   di   servizi,   compresa   la
          prestazione  di  manodopera,  rese  nei  settore  edile  da
          soggetti subappaltatori nei  confronti  delle  imprese  che
          svolgono l'attivita' di costruzione o  ristrutturazione  di
          Immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o
          di un altro subappaltatore. La disposizione non si  applica
          alle prestazioni  di  servizi  rese  nel  confronti  di  un
          contraente generale a cui venga affidata dai committente la
          totalita' dei lavori; 
                a-bis) alle cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali di cui alle  lettere  b)  e  d)  del
          numero 8-ter) dell'art. 10; 
                b) alle cessioni di apparecchiature terminali per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'art. 21 della tariffa annessa al decreto dei Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come  sostituita,
          da ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28
          dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
          del 30  dicembre  1995,  nonche'  del  loro  componenti  ed
          accessori; 
                c) alle cessioni di  personal  computer  e  dei  loro
          componenti ed accessori; 
                d) alle cessioni di  materiali  e  prodotti  lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          alle  ulteriori   operazioni   individuate   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in  base
          alla direttiva 2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio
          2006, ovvero  individuate  con  decreto  emanato  al  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione
          comunitaria  prevista  dalla   direttiva   77/388/CEE   del
          Consiglio, del 17 maggio 1977.». 
              «Art.  19  (Detrazione).  - 1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17  o
          dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'art.  30,  e'
          detraibile  dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in relazione ai beni ed al servizi importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu'  tardi,
          con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo  a
          quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto  ed  alle
          condizioni esistenti al momento della nascita  del  diritto
          medesimo. 
              2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto  o
          all'importazione di beni  e  servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto dell'art. 19-bis2 in  nessun  caso  e'  detraibile
          l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  beni
          o servizi utilizzati per l'effettuazione di  manifestazioni
          a premio. 
              3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si  applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da: 
                a) operazioni di cui agli articoli 6, 8-bis e 9  o  a
          queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle  di  cui
          agli articoli 40 e 41 del  decreto-legge  30  agosto  1993,
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
                a-bis) le operazioni di cui ai  numeri  da  1)  a  4)
          dell'art.  10,  effettuate  nei   confronti   di   soggetti
          stabiliti fuori dalla Comunita' o relative a beni destinati
          ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 
                b) operazioni effettuate fuori dal  territorio  dello
          Stato le quali, se effettuate nel territorio  dello  Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 
                c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f); 
                d)  cessioni  di  cui  all'art.   10,   numero   11),
          effettuate da soggetti che producono oro da investimento  o
          trasformano oro in oro da investimento; 
                e) operazioni non soggette  all'imposta  per  effetto
          delle disposizioni di cui  ai  primo  comma  dell'art.  74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori. 
              4) Per i beni ed i  servizi  in  parte  utilizzati  per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa per la quota  imputabile  a  tali  utilizzazioni  e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei  beni  e  servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota d'imposta indetraibile relativa al beni e  servizi
          in parte utilizzati per fini privati  o  comunque  estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
              5) Ai contribuenti che  esercitano  sia  attivita'  che
          danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto  alla
          detrazione sia attivita'  che  danno  luogo  ad  operazioni
          esenti ai sensi dell'art. 10, il  diritto  alla  detrazione
          dell'imposta spetta  in  misura  proporzionale  alla  prima
          categoria  di  operazioni  e  il  relativo   ammontare   e'
          determinato applicando la percentuale di detrazione di  cui
          all'art. 19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione  e'
          provvisoriamente   operata   con    l'applicazione    della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio alla fine dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale  di  detrazione  determinata   presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno. 
              5-bis. Per i soggetti diversi da  quelli  di  cui  alla
          lettera d) del comma 3 la limitazione della  detrazione  di
          cui  ai  precedenti  commi  non   opera   con   riferimento
          all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli  acquisti,
          anche intracomunitari, di  oro  da  investimento,  per  gli
          acquisti, anche intracomunitari, e per le  importazioni  di
          oro diverso da quello da investimento destinato  ad  essere
          trasformato in oro da  investimento  a  cura  degli  stessi
          soggetti  o  per  loro  conto,  nonche'   per   i   servizi
          consistenti in modifiche della  forma,  del  peso  o  della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.». 
              «Art. 20 (Volume d'affari). - Per volume  d'affari  del
          contribuente  si  intende  l'ammontare  complessivo   delle
          cessioni di beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  dallo
          stesso effettuate, registrate o  soggette  a  registrazione
          con riferimento a un anno solare a norma degli articoli  23
          e 24, tenendo conto delle variazioni di  cui  all'art.  26.
          Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni  di
          beni ammortizzabili,  compresi  quelli  indicati  nell'art.
          2425, n. 3, del codice civile, nonche' i  passaggi  di  cui
          all'ultimo comma dell'art. 36 e le prestazioni  di  servizi
          rese a soggetti stabiliti in un altro  Stato  membro  della
          Comunita', non  soggette  all'imposta  ai  sensi  dell'art.
          7-ter del presente decreto. 
              L'ammontare  delle  singole  operazioni  registrate   o
          soggette  a  registrazione,  ancorche'  non  imponibili   o
          esenti,  e'  determinato  secondo  le  disposizioni   degli
          articoli 13, 14 e  15.  I  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili registrati a norma dell'art. 24  sono  computati
          al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto  comma
          dell'art. 27.». 
              «Art. 21 (Fatturazione  delle  operazioni).  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili, o, ferma restando la sua responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
          ovvero, per suo  conto,  da  un  terzo.  L'emissione  della
          fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
          terzo residente in un Paese con il quale non  esiste  alcun
          strumento giuridico che disciplini la reciproca  assistenza
          e' consentita a  condizione  che  ne  sia  data  preventiva
          comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche'  il
          soggetto passivo nazionale abbia  iniziato  l'attivita'  da
          almeno cinque anni e nei suoi  confronti  non  siano  stati
          notificati, nei cinque anni precedenti, atti  impositivi  o
          di contestazione di violazioni sostanziali  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto.   Con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  determinate  le
          modalita', i contenuti e  le  procedure  telematiche  della
          comunicazione. La fattura si ha per emessa  all'atto  della
          sua consegna o spedizione all'altra parte  ovvero  all'atto
          della sua trasmissione per via elettronica. 
              2.  La  fattura  e'  datata  e   numerata   in   ordine
          progressivo  per  anno  solare  e  contiene   le   seguenti
          indicazioni: 
                a) ditta, denominazione o ragione sociale,  residenza
          o  domicilio   dei   soggetti   fra   cui   e'   effettuata
          l'operazione, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti  non  residenti
          e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
                b) natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e  dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione; 
                c) corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2; 
                d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
          sconto, premio o abbuono; 
                e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
                f) numero di partita IVA del cessionario del  bene  o
          del  committente  del   servizio   qualora   sia   debitore
          dell'imposta in luogo del cedente  o  del  prestatore,  con
          l'indicazione della relativa norma; 
                f-bis) il numero di  identificazione  IVA  attribuito
          dallo  Stato  membro  di  stabilimento  del  cessionario  o
          committente, per le operazioni effettuate nei confronti  di
          soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato  membro
          della Comunita'; 
                g) data della prima immatricolazione o iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
                h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente
          ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere b), c) ed e), devono essere indicati  distintamente
          secondo   l'aliquota   applicabile.   Per   le   operazioni
          effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
          destinatario puo' essere emessa una sola fattura.  In  caso
          di  piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto,   per   via
          elettronica, allo stesso destinatario da parte di un  unico
          fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle  diverse
          fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
          ogni   fattura   sia   accessibile   la   totalita'   delle
          informazioni. La trasmissione  per  via  elettronica  della
          fattura,  non   contenente   macroistruzioni   ne'   codice
          eseguibile,   e'   consentita   previo   accordo   con   il
          destinatario.  L'attestazione  della  data,  l'autenticita'
          dell'origine e l'integrita'  del  contenuto  della  fattura
          elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
          l'apposizione su ciascuna fattura o sul  lotto  di  fatture
          del  riferimento  temporale  e  della   firma   elettronica
          qualificata  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI   di
          trasmissione  elettronica  dei  dati  che  garantiscano   i
          predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
          in  lingua  straniera  devono  essere  tradotte  in  lingua
          nazionale a richiesta  dell'amministrazione  finanziaria  e
          gli importi possono essere  espressi  in  qualsiasi  valuta
          purche' l'imposta sia indicata in euro. 
              4. La fattura e' emessa  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          in formato cartaceo e' compilata in  duplice  esemplare  di
          cui uno e' consegnato o spedito  all'altra  parte.  Per  le
          cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulti  da
          documento di  trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
          identificare  i  soggetti  tra  i   quali   e'   effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, la fattura e' emessa  entro  il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello della consegna o spedizione e  contiene
          anche l'indicazione della data e del numero  dei  documenti
          stessi. In tale caso, puo' essere emessa una  sola  fattura
          per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare  fra
          le stesse parti. In deroga  a  quanto  disposto  nel  terzo
          periodo  la  fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
          successivo a quello della consegna o  spedizione  dei  beni
          limitatamente  alle  cessioni  effettuate   a   terzi   dal
          cessionario per il tramite del proprio cedente. 
              5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,  il
          cessionario o il committente deve emettere  la  fattura  in
          unico   esemplare,   ovvero,   ferma   restando   la    sua
          responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni
          relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
          a vigilanza doganale, non  soggette  all'imposta,  a  norma
          dell'art. 7-bis, comma 1, e per le prestazioni  di  servizi
          rese  a  committenti   soggetti   passivi   stabiliti   nel
          territorio di un altro Stato membro  della  Comunita',  non
          soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter  nonche'  per
          le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
          9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
          tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette
          al  regime  del  margine  previsto  dal  decreto-legge   23
          febbraio 1995, n, 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le
          operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio  e  turismo.
          In  questi  casi  la  fattura,  in  luogo  dell'indicazione
          dell'ammontare  dell'imposta,  reca  l'annotazione  che  si
          tratta rispettivamente  di  operazione  non  soggetta,  non
          imponibile,  esente  ovvero  assoggettata  al  regime   del
          margine, con l'indicazione della relativa norma. 
              7. Se viene emessa fattura per operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relativi sono indicate  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo. 
              «Art.  23   (Registrazione   delle   fatture).   -   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,  nell'ordine   della   loro   numerazione   e   con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine  di
          emissione e con  il  riferimento  al  mese  di  consegna  o
          spedizione del beni. 
              Per ciascuna fattura devono essere indicati  il  numero
          progressivo e la data di  emissione  di  essa,  l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata,  e  la
          ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario  del
          bene o dei committente del servizio, ovvero, nelle  ipotesi
          di cui al secondo comma dell'art. 17,  del  cedente  o  del
          prestatore. 
              Se l'altro contraente non  e'  un'impresa,  societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere  indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
              Nell'ipotesi di cui al  quinto  comma  dell'art.  6  le
          fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi dell'art. 39, secondo modalita' e  termini  stabiliti
          con apposito decreto ministeriale.». 
              «Art.  24  (Registrazione  dei  corrispettivi).  -    I
          commercianti al minuto e  gli  altri  contribuenti  di  cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  del
          corrispettivi  delle  operazioni  non  imponibili  di   cui
          all'art.  21,  sesto  comma,  e,  distintamente,   all'art.
          38-quater e quello delle operazioni  esenti  ivi  indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno in cui  le  operazioni  sono  effettuate,  entro  il
          giorno non festivo successivo. 
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  del
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              Per determinate categorie di  commercianti  al  minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad aliquote d'imposta diverse, il  Ministro  delle  finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare,  che
          la  registrazione  del   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la ripartizione dell'ammontare del  corrispettivi  al  fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti. 
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al primo comma in luogo diverso da quello in  cui  svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in un registro di prima nota tenuto e conservato nel  luogo
          o in ciascuno dei luoghi in  cui  svolgono  l'attivita'  di
          vendita. Le relative modalita' sono stabilite  con  decreto
          del Ministro delle finanze.». 
              «Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).   - Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse  a  norma  del  secondo
          comma dell'art. 17 e deve annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta. 
              Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e cognome se non si tratta di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
              Per le fatture relative alle operazioni non  imponibili
          o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21  devono  essere
          indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,  il  titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
              La disposizione del comma precedente si  applica  anche
          per le fatture relative a prestazioni di  trasporto  e  per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo.». 
              «Art.  30  (Versamento   di   conguaglio   e   rimborso
          dell'eccedenza). - Se dalla dichiarazione  annuale  risulta
          che l'ammontare detraibile di cui a  n.  3)  dell'art.  28,
          aumentato delle somme versate mensilmente, e'  superiore  a
          quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili  di
          cui al n. 1) dello  stesso  articolo,  il  contribuente  ha
          diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
          nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso  nelle
          ipotesi di cui ai commi successivi e comunque  in  caso  di
          cessazione di attivita'. 
              Il contribuente puo' chiedere in tutto  o  in  parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a lire cinque milioni, all'atto della  presentazione  della
          dichiarazione: 
                a) quando esercita esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette  ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a   quelle
          dell'imposta relativa agli acquisti  e  alle  importazioni,
          computando a tal fine  anche  le  operazioni  effettuate  a
          norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma; 
                b) quando effettua operazioni non imponibili  di  cui
          agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
          per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
          effettuate; 
                c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto  o
          all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni  e
          servizi per studi e ricerche; 
                d) quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto  degli  articoli  da  7  a
          7-septies; 
                e) quando si  trova  nelle  condizioni  previste  dal
          terzo comma dell'art. 17. 
              Il contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti  nel
          precedente  terzo   comma   puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza detraibile, risultante  dalla  dichiarazione
          annuale, se dalle dichiarazioni  dei  due  anni  precedenti
          risultano eccedenze detraibili; in  tal  caso  il  rimborso
          puo'  essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque   non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 
              Con decreto del Ministro delle  finanze  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare nella dichiarazione o in apposito  allegato,  che,
          in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
          verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. 
              Agli effetti della norma di  cui  all'art.  73,  ultimo
          comma, le disposizioni del secondo, terzo  e  quarto  comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi   richiesti   dagli   enti   e   dalle    societa'
          controllanti.». 
              «Art.  35-ter  (Identificazione  al  fini   I.V.A.   ed
          obblighi contabili del soggetto  non  residente).  -  1.  I
          soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che,  ai
          sensi dell'art. 17, terzo comma,  intendono  assolvere  gli
          obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta  sul
          valore aggiunto direttamente,  devono  farne  dichiarazione
          all'Ufficio  competente,  prima  dell'effettuazione   delle
          operazioni per le  quali  si  vuole  adottare  il  suddetto
          sistema. 
              2.  La  dichiarazione  deve   contenere   le   seguenti
          indicazioni: 
                a) per le persone fisiche, il cognome, il nome  e  la
          eventuale  ditta,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il
          domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita'  e'
          esercitata; 
                b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
          denominazione, ragione sociale o ditta, la sede  legale  o,
          in mancanza, amministrativa,  nello  Stato  estero  in  cui
          l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera
          a)  per  almeno  una  delle  persone  che   ne   hanno   la
          rappresentanza; 
                c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato  estero
          competente ad effettuare  i  controlli  sull'attivita'  del
          dichiarante,   nonche'   il   numero   di   identificazione
          all'imposta sul valore aggiunto  ovvero,  in  mancanza,  il
          codice  identificativo  fiscale  attribuito  dal   medesimo
          Stato; 
                d) il  tipo  e  l'oggetto  dell'attivita'  esercitata
          nello Stato estero di stabilimento; 
                e) l'impegno ad esibire le scritture contabili  entro
          i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  di
          dichiarazione. 
              3. L'ufficio attribuisce al richiedente  un  numero  di
          partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la  natura  di
          soggetto non residente identificato in Italia. il  predetto
          numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in  ogni
          altro atto, ove richiesto. 
              4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il
          soggetto  non  residente  presenta  apposita  dichiarazione
          entro trenta  giorni  al  competente  ufficio  dell'Agenzia
          delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
          sono  redatte  in  conformita'  al  modello  stabilito  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              5.  Possono  avvalersi   dell'identificazione   diretta
          prevista dal presente articolo, i soggetti  non  residenti,
          che esercitano attivita' di impresa, arte o professione  in
          altro Stato membro della Comunita' europea o  in  un  Paese
          terzo  con il  quale  esistano  strumenti   giuridici   che
          disciplinano  la  reciproca  assistenza   in   materia   di
          imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle
          direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo  1976  e
          n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento  (CEE)
          n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992. 
              6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo anche in  materia  di  utilizzo  del  servizio  di
          collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per  la
          presentazione di documenti, atti e istanze, si  fa  rinvio,
          in quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 35, come
          modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2001, n. 404. 
              «Art.   56   (Notificazione   e    motivazione    degli
          accertamenti). - Le  rettifiche  e  gli  accertamenti  sono
          notificati ai contribuenti, mediante avvisi  motivati,  nei
          modi stabiliti per le notificazioni in materia  di  imposte
          sui redditi, da messi  speciali  autorizzati  dagli  uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. 
              Negli avvisi relativi alle rettifiche di  cui  all'art.
          54  devono  essere  indicati  specificamente,  a  pena   di
          nullita', gli errori, le omissioni e le  false  o  inesatte
          indicazioni su cui e' fondata la  rettifica  e  i  relativi
          elementi probatori.  Per  le  omissioni  e  le  inesattezze
          desunte in via presuntiva devono essere  indicati  i  fatti
          certi che danno fondamento alla presunzione. 
              Negli  avvisi  relativi  agli  accertamenti   induttivi
          devono essere indicati, a pena  di  nullita',  l'imponibile
          determinato dall'ufficio, l'aliquota o  le  aliquote  e  le
          detrazioni applicate  e  le  ragioni  per  cui  sono  state
          ritenute  applicabili  le  disposizioni  del  primo  o  del
          secondo comma dell'art. 55. 
              Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e  al
          terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate,  a
          pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione
          dell'imposta. 
              La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di
          fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.  Se
          la  motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto   non
          conosciuto  ne'  ricevuto  dal  contribuente,  questo  deve
          essere  allegato  all'atto  che  lo  richiama   salvo   che
          quest'ultimo non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.
          L'accertamento  e'  nullo  se   non   sono   osservate   le
          disposizioni di cui al presente comma. 
              I  provvedimenti  emanati  ai  sensi   degli   articoli
          38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere  notificati  anche
          tramite mezzi elettronici.». 
              «Art.    67 (Importazioni).    -    1.    Costituiscono
          importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
          introdotti nel territorio dello Stato, che siano  originari
          da Paesi o territori  non  compresi  nel  territorio  della
          Comunita' e che non siano  stati  gia'  immessi  in  libera
          pratica in altro Paese  membro  della  Comunita'  medesima,
          ovvero che siano provenienti dai territori da  considerarsi
          esclusi dalla Comunita' a norma dell'art. 7: 
                a) le operazioni di immissione in libera pratica, con
          sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
          beni destinati a proseguire verso altro Stato membro  della
          Comunita' economica europea; 
                b) le operazioni di  perfezionamento  attivo  di  cui
          all'art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85  del
          Consiglio dei 16 luglio 1985; 
                c) le operazioni di ammissione temporanea aventi  per
          oggetto beni, destinati ad essere  riesportati  tal  quali,
          che, in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  Comunita'
          economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
          dazi di importazione; 
                d) le operazioni di immissione in consumo relative  a
          beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai
          Dipartimenti francesi d'oltremare; 
                e) . 
              2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni  di
          reimportazione a scarico di esportazione  temporanea  fuori
          della   Comunita'   economica   europea   e    quelle    di
          reintroduzione  di  beni  precedentemente  esportati  fuori
          della Comunita' medesima.». 
              «Art. 71 (Operazioni  con  lo Stato  della  Citta'  del
          Vaticano  e  con  la  Repubblica  di  San   Marino).   - Le
          disposizioni  degli  articoli  8  e  9  si  applicano  alle
          cessioni eseguite mediante trasporto o  consegna  dei  beni
          nel territorio  dello  Stato  della  Citta'  del  Vaticano,
          comprese le aree in cui hanno sede  le  istituzioni  e  gli
          uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana
          del 30 giugno 1930, e in quello  della  Repubblica  di  San
          Marino,  ed  ai  servizi  connessi,  secondo  modalita'  da
          stabilire preventivamente con decreti del Ministro  per  le
          finanze in base ad accordi con i detti Stati. 
              Per l'introduzione nel territorio dello Stato  di  beni
          provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese
          le aree di cui al primo comma, e della  Repubblica  di  San
          Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e'
          effettuata l'introduzione nel territorio dello  Stato  sono
          tenuti al pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  a
          norma del secondo comma dell'art. 17. 
              Per  i  beni  di  provenienza  estera  destinati   alla
          Repubblica di San Marino,  l'imposta  sul  valore  aggiunto
          sara' assunta in deposito  dalla  dogana  e  rimborsata  al
          detto  Stato  successivamente  all'introduzione  dei   beni
          stessi nel suo territorio, secondo modalita'  da  stabilire
          con il decreto previsto dal primo comma.».